OGGI PARLIAMO DI ...
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a) Solo persone fisiche Il beneficio è riservato esclusivamente alle persone fisiche. Sono pertanto escluse società, associazioni, fondazioni e persone giuridiche in genere. Vi possono accedere consumatori, debitori civili, garanti, professionisti, imprenditori individuali minori e soci illimitatamente responsabili, ma non gli imprenditori individuali c.d. “sopra soglia” che non abbiano accesso alle procedure minori del sovraindebitamento.
b) Meritevolezza del debitore Il debitore deve essere meritevole, ossia non deve aver determinato lo stato di sovraindebitamento con dolo, colpa grave, malafede o frode. La colpa lieve è invece ammessa. Nel caso del decreto milanese, la meritevolezza è stata ritenuta sussistente poiché l’indebitamento derivava da fisiologici insuccessi imprenditoriali e dalle ordinarie esigenze di vita familiare, senza condotte elusive o fraudolente, come confermato dal certificato penale risultato nullo.
c) Unicità del beneficio L’esdebitazione può essere concessa una sola volta nella vita del debitore.
d) Assenza di preclusioni Non può accedere all’istituto chi sia stato già dichiarato fallito e non abbia usufruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. La Cassazione (Ord. n. 30108/2025) ha chiarito che i debiti maturati nell’ambito di una pregressa procedura fallimentare non possono essere “sanati” tramite l’art. 283 CCII, a tutela dei creditori che facevano affidamento sulle norme della legge fallimentare.
Il debitore deve essere incapace di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
Questo presupposto si ritiene soddisfatto anche quando il debitore è titolare di un reddito che, su base annua, una volta dedotte: - le spese per la produzione del reddito; - le spese necessarie al mantenimento proprio e della famiglia;
non superi l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159).
La domanda deve essere presentata tramite l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) al giudice competente e corredata dalla seguente documentazione :
Elenco di tutti i creditori con somme dovute e indirizzi PEC - Art. 283, co. 3, lett. a) CCII
Elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni - Art. 283, co. 3, lett. b) CCII
Copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni - Art. 283, co. 3, lett. c) CCII
Indicazione di stipendi, pensioni, salari e altre entrate del nucleo familiare - Art. 283, co. 3, lett. d) CCII
Relazione particolareggiata dell’OCC (art. 283, co. 4 CCII), contenente: - cause dell’indebitamento e diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni; - esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere; - indicazione di eventuali atti impugnati dai creditori; - valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione.
Anche in caso di concessione del beneficio, restano esclusi dall’esdebitazione i seguenti debiti: - obblighi di mantenimento e alimentari; - debiti per risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale; - sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
Nel triennio successivo al decreto, il debitore ha l’obbligo di comunicare annualmente all’OCC ogni sopravvenienza utile (esclusi i finanziamenti in qualsiasi forma) che consenta il soddisfacimento dei creditori. In caso di inadempimento, il beneficio è revocato. L’OCC vigila sulla tempestività di tali comunicazioni e riferisce annualmente al giudice.