Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto “gratuito patrocinio”, rappresenta un istituto di civiltà giuridica, che consente anche ai meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
Quindi, il cittadino, che non abbia i mezzi per pagare un difensore, può ugualmente agire per impugnare una cartella di pagamento, per opporsi ad una sanzione amministrativa, per presentare una querela e via discorrendo, in quanto il compenso dell’avvocato resta a carico dello Stato.
Il gratuito patrocinio è un beneficio di cui possono giovarsi a determinate condizioni:
i cittadini italiani,
i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 13.659,64 (D.M. 22 aprile 2025). Tale importo viene aggiornato ogni due anni.
Solo per i procedimenti penali il limite di reddito base viene incrementato di € 1.032,91 per ciascun membro della famiglia convivente.
Componenti da considerare: Si sommano i redditi di tutti i componenti della famiglia anagrafica, compreso il coniuge o convivente.
🔴 Gratuito patrocinio senza limiti di reddito
Vittime di reati gravi: Il patrocinio è garantito a prescindere dal reddito per le persone che hanno subito specifici reati: maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis), violenza sessuale, anche in danno di minori (609-bis, 609-quater, 609-octies), atti persecutori (612-bis), come previsto dall’art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002.