Civile 🟦
Penale 🟥
🟦 Caduta in palestra: risarcimento negato
Cass. civ., Sez. III, Ord. 17/02/2026, n. 3652
A.A., praticante nuoto presso la piscina gestita dalla R. S. C., al termine dell’allenamento scivolava nello spogliatoio inciampando in un tappetino parzialmente arrotolato e ponendo il piede in una pozza d’acqua, riportando la frattura del piede sinistro. L’attrice conveniva la società in giudizio ex artt. 2051 e 2043 c.c. . Il Tribunale di Roma condannava la R. S. C. al risarcimento di € 16.000 . La Corte d’Appello di Roma, in riforma integrale, rigettava la domanda ritenendo integrato il caso fortuito nel comportamento della stessa danneggiata.
Il nodo centrale della pronuncia riguarda la configurabilità del caso fortuito ex art. 2051 c.c. quale esimente per il custode. La responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva: per il danneggiato è sufficiente provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode si libera soltanto dimostrando il caso fortuito.
Questo approccio è perfettamente in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità — suggellato dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 20943/2022) — secondo cui la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa può assumere efficienza causale esclusiva nella produzione del danno, configurando il caso fortuito, senza che essa debba essere abnorme o eccezionale: è sufficiente che sia oggettivamente colposa, ossia inosservante del dovere di ordinaria cautela 4 5. La situazione di uno spogliatoio di piscina rientra paradigmaticamente in questo schema: è notorio che tali ambienti siano costantemente bagnati e l’utente ha il dovere di calibrare la propria condotta di conseguenza.
Sul piano sostanziale la pronuncia conferma — in un contesto fattuale paradigmatico (scivolata in spogliatoio di piscina) — che la prevedibilità e l’evitabilità del pericolo da parte del danneggiato sono criteri sufficienti ad escludere la responsabilità del custode, senza necessità di dimostrare una condotta abnorme o imprevedibile ex ante. Il criterio è puramente causale-oggettivo.
🟦 La revisione del contributo di mantenimento a carico di uno dei genitori nel mutato contesto economico
La Cassazione civile, ordinanza n. 31218 del 30 novembre 2025, tratta una tematica rilevante nelle controversie di separazione e divorzio. La vicenda afferisce alla richiesta di revisione del contributo di mantenimento per i figli minori in considerazione di cambiamenti reddituali e l’avvio di un’attività imprenditoriale a opera della madre. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la valutazione della Corte d’Appello, che aveva fondato la decisione su dati economici concreti e aggiornati delle capacità economiche, senza ignorare però le specificità del periodo iniziale di attività economica, caratterizzato da utili contenuti e necessari investimenti.
La Corte Suprema ha rammentato che ai sensi dell’art. 316 bis, comma 1, c.c., i genitori, pure se non sposati, devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli (mantenimento, istruzione, educazione) in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, sia professionale che casalingo. Nell’ambito delle fattispecie di revisione delle condizioni di divorzio, la capacità economica effettiva e attuale delle parti risulta determinante per la quantificazione del contributo di mantenimento.
La Corte di Cassazione ribadisce l’importanza dell’esame puntuale del materiale probatorio, tra cui dichiarazioni di reddito, bilanci provvisori e documentazione bancaria, per una valutazione equa e accurata dello stato economico.
La pronuncia in disamina rappresenta un richiamo alla prudenza nell’aggiornamento delle condizioni economiche nei procedimenti di divorzio, rimarcando che la capacità economica deve essere valutata concretamente e con dati aggiornati. Inoltre, evidenzia come il principio di proporzionalità rappresenti una bussola fondamentale per garantire un equo contributo di mantenimento da parte dei genitori, operando a tutela dei diritti dei figli e della sostenibilità economica dei genitori. In un contesto sociale in cui le dinamiche lavorative e reddituali diventano sempre maggiormente complesse e variabili, in specie per l’avvio di nuove attività imprenditoriali, l’ordinanza aiuta a definire criteri chiari per i giudici e le parti nella governance dei rapporti economici post-separazione e post-divorzio.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35233/2025, precisa che il reato di oltraggio richiede la percezione dell'offesa da parte di soggetti esterni alla funzione svolta. Se l'espressione denigratoria rimane confinata tra pubblici ufficiali impegnati nello stesso atto, manca la proiezione esterna della condotta, elemento essenziale per integrare la fattispecie prevista dall'articolo 341-bis del Codice penale.
Secondo la Corte, ciò che qualifica l'oltraggio non è l'attacco personale al singolo agente, ma la lesione del prestigio dell'amministrazione. Questa lesione si verifica soltanto quando l'offesa raggiunge un pubblico di terzi, in grado di rifletterla sull'immagine della funzione esercitata. La semplice presenza di altri pubblici ufficiali non basta, poiché essi operano nell'ambito della medesima attività istituzionale.
La tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen. è rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto allorché sia minata, più che la reputazione del singolo esponente, quella dell'intera Pubblica Amministrazione.
ll condomino che subisca, alla propria unità immobiliare, un danno derivante da un sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta, alle spese necessarie per la riparazione di quel peculiare bene comune, nonché alla rifusione dei danni cagionati, in ragione dei due terzi per la preminente funzione di copertura del proprio immobile, svolta dal lastrico o terrazza a livello.
È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile 28 ottobre 2025, n. 28528.
🟥 Pene pecuniarie e Cartabia: l’insolvibilità legittima la conversione in lavoro di pubblica utilità anche per condanne anteriori
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza dichiarava inammissibile un’istanza di conversione di un condannato che aveva patteggiato la pena detentiva per un reato doganale, chiedendo la conversione della pena pecuniaria nei lavori di pubblica utilità, rappresentando che le modeste condizioni economiche non gli consentivano di pagare l'elevatissimo importo, la Corte di cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 20 ottobre 2025, n. 34279 – nell’accogliere la tesi difensiva che ne sosteneva l’erroneità, deducendo che le modifiche introdotte dalla riforma “Cartabia” hanno natura sostanziale, incidendo in modo “trasformativo” sulla natura e sull’incidenza della pena sulla libertà personale, con conseguente necessità di applicazione anche ai fatti/condanne anteriori, in quanto più favorevoli al condannato (art. 2, c. 4, c.p.), sicchè il giudice aveva mal qualificato la situazione (insolvibilità vs insolvenza) e mal applicato il parametro normativo, ancorandosi al previgente art. 102 e alla soglia di euro 516, non più attuale nel nuovo sistema - ha affermato il principio secondo cui in tema di esecuzione delle pene pecuniarie, la dimostrata insolvibilità del condannato impone la conversione nella misura del lavoro di pubblica utilità sostitutivo (ovvero, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva) ex art. 103L. n. 689/1981 come novellato dal D.Lgs. n. 150/2022 e la predetta disciplina, avendo natura sostanziale e più favorevole, si applica anche quando la sentenza di condanna sia anteriore alla riforma.
🟦 L’Istituto scolastico non risponde del danno cagionato al compagno dall’alunno quasi maggiorenne
In caso di danno cagionato da uno studente ad un altro, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell'evento dannoso – esonerativa della responsabilità ex art. 1218 c.c. dell’Istituto scolastico – viene in rilievo, innanzitutto, l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; in particolare, precisato che il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza e ciò perché siffatta condizione è tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere.
A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza 20/10/2025, n. 27923.
Fonte: Il Quotidiano Giuridico