Il “Codice Rosso” non è un nuovo codice, ma un insieme di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre leggi speciali, finalizzate ad accelerare e rafforzare la tutela delle vittime di maltrattamenti in famiglia - stalking - violenza sessuale - violenza domestica e di genere in senso ampio.
Sul piano processuale, introduce: - obblighi stringenti per la Procura (es. audizione rapida della persona offesa) - corsie preferenziali nella trattazione - particolare attenzione all’applicazione di misure cautelari personali “pronte” e adeguate.
Anche nei procedimenti da “Codice Rosso”, restano applicabili i principi generali del codice di procedura penale:
Presupposti oggettivi e soggettivi: - gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) - esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), in particolare: - pericolo di reiterazione di reati della stessa specie - pericolo di inquinamento probatorio - pericolo di fuga.
Principi di base: - proporzionalità tra gravità del fatto, entità della pena e misura applicata (art. 275 c.p.p.) - adeguatezza: scelta della misura meno afflittiva, ma idonea a contenere il rischio - temporaneità: misure sempre soggette a verifica e possibile modifica o revoca.
Nel contesto “Codice Rosso”, la giurisprudenza attribuisce particolare rilievo: - al pericolo di reiterazione - al concreto rischio per l’incolumità fisica e psichica della vittima, spesso in un contesto relazionale o familiare.
Le misure più frequentemente applicate (anche con numerosi interventi di rafforzamento normativo) sono:
2.1. Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) - Il giudice ordina all’indagato/imputato di: - lasciare l’abitazione familiare - non farvi rientro. - Può essere accompagnato: - da prescrizioni ulteriori, come il pagamento di un assegno a favore dei conviventi privi di mezzi. - È tipico nei casi di: - maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) - lesioni in ambito domestico - minacce, percosse o condotte violente in casa.
2.2. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) - Il giudice vieta all’indagato: - di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (casa, lavoro, scuola dei figli, etc.) - Può prevedere: - distanze minime da rispettare - divieto di comunicare con la persona offesa (con qualunque mezzo: telefono, social, terze persone). - È centrale nei casi di: - stalking (art. 612-bis c.p.) - minacce e molestie reiterate - violenza domestica senza convivenza stabile.
2.3. Obblighi e divieti comunicativi - Spesso il divieto di avvicinamento è accompagnato da: - divieto di contatto diretto o indiretto con la persona offesa e i prossimi congiunti - limitazioni sull’uso di dispositivi o canali per comunicare con la vittima. - Violare tali divieti può integrare ulteriori reati (es. violazione di misure cautelari) e giustificare un aggravamento (es. conversione in custodia cautelare in carcere).
2.4. Custodia cautelare (carcere o arresti domiciliari) - Nei casi più gravi, o quando: - le misure meno afflittive sono inidonee - vi sono precedenti violazioni di misure - il pericolo per la vittima è elevato - il giudice può applicare: - arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) - custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.). - Viene valorizzato: - l’uso di violenza fisica o arma - la presenza di minori - la recidiva o reati continuati.
3.1. Corsia preferenziale per la notizia di reato - La polizia giudiziaria, quando riceve una denuncia o querela per determinati reati (maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, etc.) trasmette immediatamente gli atti al Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia entro termini particolarmente brevi (di regola 3 giorni, salvo esigenze motivate).
3.2. Impatto sulle misure cautelari - La rapidità nella raccolta delle informazioni consente di acquisire subito elementi utili per valutare la gravità della situazione e di formulare tempestivamente richiesta di misura cautelare al GIP. In concreto, la tempistica tra denuncia e richiesta di misura cautelare tende ad essere molto ridotta, si privilegia l’adozione di misure urgenti ogni volta che emergono situazioni di pericolo attuale.
Nel decidere se applicare una misura cautelare e quale, il giudice, nel contesto “Codice Rosso”, presta particolare attenzione a:
4.1. Valutazione del rischio per la vittima - Elementi quali: - precedenti episodi di violenza, anche non denunciati ma riferiti dalla persona offesa - escalation nella gravità delle condotte - uso di armi o minacce di morte - dipendenza economica o emotiva della vittima - presenza di minori coinvolti o testimoni. L’attualità e la concretezza del pericolo di nuove aggressioni sono decisive.
4.2. Rilevanza dei precedenti e delle violazioni - Precedenti penali per reati analoghi - eventuali misure civilistiche pregresse (es. ordini di protezione del giudice civile) e loro violazioni - eventuali denunce archiviate ma non infondate: anche senza condanna definitiva, il giudice può valutarle come indizi del rischio.
4.3. Proporzionalità e gradualità - Il giudice è comunque tenuto a: - motivare analiticamente la scelta - preferire misure meno afflittive se ritenute idonee. - Tuttavia, in presenza di: - reiterazione - violazioni di precedenti divieti - gravi aggressioni fisiche - è frequente il ricorso a misure più incisive.
5.1. Violazione del divieto di avvicinamento / allontanamento - La violazione: - viene segnalata immediatamente alla Procura - può integrare un autonomo reato o comunque giustificare: - revoca della misura in atto - applicazione di misura più grave (es. da divieto di avvicinamento a custodia in carcere).
5.2. Rilevanza nel giudizio di merito - Le violazioni: - fungono da elementi sintomatici di pericolosità - possono essere valutate anche ai fini della determinazione della pena in caso di condanna.
6.1. Ordini di protezione in sede civile - Parallelamente alle misure cautelari penali, possono essere adottati: - ordini di protezione contro gli abusi familiari (giudice civile) - Spesso: - si coordina la disciplina dell’allontanamento dall’abitazione - si regolano affidamento dei figli, incontri, assegni di mantenimento.
6.2. Interventi dei servizi sociali e del tribunale per i minorenni - Nei casi che coinvolgono minori i servizi sociali e il tribunale per i minorenni possono adottare provvedimenti a tutela del minore, che si affiancano alle misure penali (allontanamento del genitore violento, limitazioni della responsabilità genitoriale).
a) Solo persone fisiche Il beneficio è riservato esclusivamente alle persone fisiche. Sono pertanto escluse società, associazioni, fondazioni e persone giuridiche in genere. Vi possono accedere consumatori, debitori civili, garanti, professionisti, imprenditori individuali minori e soci illimitatamente responsabili, ma non gli imprenditori individuali c.d. “sopra soglia” che non abbiano accesso alle procedure minori del sovraindebitamento.
b) Meritevolezza del debitore Il debitore deve essere meritevole, ossia non deve aver determinato lo stato di sovraindebitamento con dolo, colpa grave, malafede o frode. La colpa lieve è invece ammessa. Nel caso del decreto milanese, la meritevolezza è stata ritenuta sussistente poiché l’indebitamento derivava da fisiologici insuccessi imprenditoriali e dalle ordinarie esigenze di vita familiare, senza condotte elusive o fraudolente, come confermato dal certificato penale risultato nullo.
c) Unicità del beneficio L’esdebitazione può essere concessa una sola volta nella vita del debitore.
d) Assenza di preclusioni Non può accedere all’istituto chi sia stato già dichiarato fallito e non abbia usufruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. La Cassazione (Ord. n. 30108/2025) ha chiarito che i debiti maturati nell’ambito di una pregressa procedura fallimentare non possono essere “sanati” tramite l’art. 283 CCII, a tutela dei creditori che facevano affidamento sulle norme della legge fallimentare.
Il debitore deve essere incapace di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
Questo presupposto si ritiene soddisfatto anche quando il debitore è titolare di un reddito che, su base annua, una volta dedotte: - le spese per la produzione del reddito; - le spese necessarie al mantenimento proprio e della famiglia;
non superi l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159).
La domanda deve essere presentata tramite l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) al giudice competente e corredata dalla seguente documentazione :
Elenco di tutti i creditori con somme dovute e indirizzi PEC - Art. 283, co. 3, lett. a) CCII
Elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni - Art. 283, co. 3, lett. b) CCII
Copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni - Art. 283, co. 3, lett. c) CCII
Indicazione di stipendi, pensioni, salari e altre entrate del nucleo familiare - Art. 283, co. 3, lett. d) CCII
Relazione particolareggiata dell’OCC (art. 283, co. 4 CCII), contenente: - cause dell’indebitamento e diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni; - esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere; - indicazione di eventuali atti impugnati dai creditori; - valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione.
Anche in caso di concessione del beneficio, restano esclusi dall’esdebitazione i seguenti debiti: - obblighi di mantenimento e alimentari; - debiti per risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale; - sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
Nel triennio successivo al decreto, il debitore ha l’obbligo di comunicare annualmente all’OCC ogni sopravvenienza utile (esclusi i finanziamenti in qualsiasi forma) che consenta il soddisfacimento dei creditori. In caso di inadempimento, il beneficio è revocato. L’OCC vigila sulla tempestività di tali comunicazioni e riferisce annualmente al giudice.